Art. 5.
(Organizzazione della Società).

      1. Sono organi della Società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
      2. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e dodici, di cui un terzo, tra cui il presidente, su designazione del Ministro dello sviluppo economico, un terzo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un terzo su designazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Società sono effettuate dall'assemblea dei soci.

 

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      3. Il collegio sindacale della Società è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e i membri supplenti sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. I restanti due membri effettivi sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      4. La Società è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.
      5. La sede legale della Società è individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.